Patrocinio a spese dello Stato, la Cassazione fissa un principio destinato a fare scuola
Per una controversia relativa a una liquidazione di appena 510 euro si è reso necessario l’intervento della Corte di cassazione, che ha annullato il provvedimento emesso dal giudice del Tribunale di Ragusa Andrea Reale, disponendo un nuovo esame della vicenda davanti a un diverso collegio.
L’ordinanza della Seconda Sezione Civile riguarda la liquidazione del compenso spettante all’avvocato ragusano Michele Savarese per l’attività difensiva svolta nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale.
Il giudice aveva liquidato un compenso di 510 euro, a fronte dei 960 richiesti dal professionista, escludendo integralmente il pagamento della cosiddetta fase decisionale del procedimento. Alla base della decisione vi era la valutazione secondo cui l’opposizione a una richiesta di archiviazione fosse caratterizzata da particolare semplicità e che, pertanto, quella fase non dovesse essere retribuita.
L’avvocato Savarese ha impugnato il provvedimento sostenendo che, anche nei procedimenti meno complessi, la fase decisionale costituisce comunque attività professionale effettivamente svolta. La semplicità della controversia, secondo la tesi difensiva, può incidere sull’entità del compenso, ma non può comportarne l’azzeramento.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Secondo la Suprema Corte, il diritto al compenso nasce dall’effettivo svolgimento dell’attività professionale e non può essere escluso per il solo fatto che il procedimento sia ritenuto di modesta complessità. La semplicità della causa può giustificare una riduzione dell’importo nei limiti previsti dalla normativa, ma non l’eliminazione totale del compenso relativo a una fase del giudizio realmente espletata.
Si tratta di un principio destinato ad avere rilievo per tutti i professionisti che operano nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato: l’attività effettivamente svolta dal difensore deve essere retribuita, indipendentemente dal grado di complessità del procedimento.
Per queste ragioni la Cassazione ha annullato il decreto emesso dal Tribunale di Ragusa e disposto il rinvio davanti a un diverso collegio, che dovrà procedere a una nuova liquidazione attenendosi ai principi indicati nell’ordinanza.
La vicenda richiama anche l’attenzione sull’efficienza del sistema. Per una differenza economica di poche centinaia di euro si è infatti reso necessario un procedimento culminato davanti alla Corte di cassazione, con il coinvolgimento del Ministero della Giustizia. Un iter che ha richiesto l’impiego di magistrati, Avvocatura dello Stato e personale amministrativo, determinando costi che risultano inevitabilmente superiori rispetto alla somma originariamente oggetto della controversia e che, in ultima analisi, gravano sulle casse dello Stato e quindi sui contribuenti.
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